Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO III
Dell’indegnita’
Articolo 463
Casi d’indegnita’.
E’ escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche’ non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita’ a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; (1)
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte] con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e’ stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e’ stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; (2)
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta’ genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non e’ stato reintegrato nella potesta’ alla data di apertura della successione della medesima; (3) (4)
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
(1) La parola: “penale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. a), dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
(2) Le parole: “con la morte” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. b), dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
(3) Numero inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), dalla Legge 8 luglio 2005, n. 137.
(4) La parola: “potestà” è stata sostituita dall’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 105, comma 1, dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 in vigore dal 7 febbraio 2014.
Articolo 463-bis
Sospensione dalla successione. (1)
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche’ la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e’ escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 5, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 4.
Articolo 464
Restituzione dei frutti.
L’indegno e’ obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.
Articolo 465
Indegnita’ del genitore.
Colui che e’ escluso per indegnita’ dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Articolo 466
Riabilitazione dell’indegno.
Chi e’ incorso nell’indegnita’ e’ ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.
Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se e’ stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnita’, e’ ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.