Capo V – Titolo I – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO V
DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 470
Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.

L’eredita’ puo’ essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario puo’ farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Articolo 471
Eredita’ devolute a minori o interdetti.

Non si possono accettare le eredita’ devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Articolo 472
Eredita’ devolute a minori emancipati o a inabilitati.

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita’, se non col beneficio d’inventario; osservate le disposizioni dell’art. 394.

Articolo 473
Eredita’ devolute a persone giuridiche o ad associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti.
(1)

L’accettazione delle eredita’ devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo’ farsi che col beneficio d’inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa’.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.

Articolo 474
Modi di accettazione.

L’accettazione puo’ essere espressa o tacita.

Articolo 475
Accettazione espressa.

L’accettazione e’ espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all’eredita’ ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti e’ nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita’.

Articolo 476
Accettazione tacita.

L’accettazione e’ tacita quando il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita’ di erede.

Articolo 477
Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredita’ faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredita’.

Articolo 478
Rinunzia che importa accettazione
.

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Articolo 479
Trasmissione del diritto di accettazione.

Se il chiamato all’eredita’ muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredita’ acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredita’ propria del trasmittente include rinunzia all’eredita’ che al medesimo e’ devoluta.

Articolo 480
Prescrizione.

Il diritto di accettare l’eredita’ si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1)

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e’ stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e’ venuto meno.

(1) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 481
Fissazione di un termine per l’accettazione.

Chiunque vi ha interesse puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredita’. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Articolo 482
Impugnazione per violenza o dolo.

L’accettazione dell’eredita’ si puo’ impugnare quando e’ effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o e’ stato scoperto il dolo.

Articolo 483
Impugnazione per errore.

L’accettazione dell’eredita’ non si puo’ impugnare se e’ viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non e’ tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredita’, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e’ dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia’ soddisfatti per intero, contro di loro e’ data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredita’ incombe all’erede.

Sezione II
Del beneficio d’inventario

Articolo 484
Accettazione col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. (1)

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e’ aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l’inventario e’ fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e’ stato compiuto.

Se l’inventario e’ fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso e’ stato compiuto.

(1) Comma così modificato dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

Articolo 485
Chiamato all’eredita’ che e’ nel possesso di beni.

Il chiamato all’eredita’, quando a qualsiasi titolo e’ nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredita’. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e’ stato in grado di completarlo, puo’ ottenere dal giudice di pace del luogo in cui si e’ aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.(1)

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredita’ e’ considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredita’. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e’ considerato erede puro e semplice.

(1) La parola “pretore” e’ sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente la parola: «tribunale» e’ sostituita dalle seguenti: «giudice di pace» dall’art. 27, comma 2, lett. a), n. 1, del D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Articolo 486
Poteri.

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, puo’ stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredita’.

Se non compare, l’autorita’ giudiziaria nomina un curatore all’eredita’ affinche’ la rappresenti in giudizio.

Articolo 487
Chiamato all’eredita’ che non e’ nel possesso di beni.

Il chiamato all’eredita’, che non e’ nel possesso di beni ereditari, puo’ fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non e’ prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorita’ giudiziaria a norma dell’art. 485; in mancanza, e’ considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredita’.

Articolo 488
Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorita’ giudiziaria.

Il chiamato all’eredita’,che non e’ nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, e’ considerato erede puro e semplice.

L’autorita’ giudiziaria puo’ accordare una dilazione.

Articolo 489
Incapaci.

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta’ o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Articolo 490
Effetti del beneficio d’inventario.

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredita’ tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non e’ tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredita’ e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi pero’ non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi.

Articolo 491
Responsabilita’ dell’erede nell’amministrazione.

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

Articolo 492
Garanzia.

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Articolo 493
Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione.

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l’autorizzazione non e’ necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.

Articolo 494
Omissioni o infedelta’ nell’inventario.

Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredita’, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passivita’ non esistenti.

Articolo 495
Pagamento dei creditori e legatari.

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’art. 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorita’.

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorche’ di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Articolo 496
Rendimento del conto.

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

Articolo 497
Mora nel rendimento del conto.

L’erede non puo’ essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e’ stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non puo’ essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e’ debitore.

Articolo 498
Liquidazione dell’eredita’ in caso di opposizione.

Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non puo’ eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredita’ nell’interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L’invito e’ spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e’ noto il domicilio o la residenza ed e’ pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia. (1)

(1) La Legge 24 novembre 2000, n. 340, all’art. 31 ha soppresso gli annunzi legali e a previsto al comma 3, “Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita’, la pubblicazione e’ effettuata nella Gazzetta Ufficiale.”

Articolo 499
Procedura di liquidazione.

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attivita’ ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario e’ ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie e’ preferito agli altri legatari.

Articolo 500
Termine per la liquidazione.

L’autorita’ giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo’ assegnare un termine all’erede per liquidare le attivita’ ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Articolo 501
Reclami

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da’ avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui e’ noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Articolo 502.
Pagamento dei creditori e dei legatari.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformita’ dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede.

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e’ divenuto definitivo o e’ passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Articolo 503.
Liquidazione promossa dall’erede.

Anche quando non vi e’ opposizione di creditori o di legatari, l’erede puo’ valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.

Articolo 504
Liquidazione nel caso di piu’ eredi

Se vi sono piu’ eredi con beneficio d’inventario, ciascuno puo’ promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Articolo 505.
Decadenza dal beneficio.

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’art. 500, decade dal beneficio d’inventario.

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’art. 503, dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli e’ stato prefisso a norma dell’art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario puo’ essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Articolo 506
Procedure individuali.

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e’ munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa e’ idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 e’ sospeso il decorso degl’interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Articolo 507
Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, puo’ rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali e’ noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui e’ trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilita’ per i debiti ereditari.

Articolo 508
Nomina del curatore.

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perche’ provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. (1)

Il decreto di nomina del curatore e’ iscritto nel registro delle successioni.

Le attivita’ che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’art. 502.

(1) La parola “pretore” è sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

Articolo 509
Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo’ nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredita’ secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo’ piu’ essere fatta valere. (1)

Il decreto di nomina del curatore e’ iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed e’ tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

(1) La parola “pretore” è sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

Articolo 510
Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario e’ compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Articolo 511
Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredita’.

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