Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 2060 (1)
Del lavoro
Il lavoro e’ tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali,
(1) Articolo modificato dall’art. 3, comma 2, D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287
Articolo 2061
Ordinamento delle categorie professionali
L’ordinamento delle categorie professionali e’ stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorita’ governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Articolo 2062
Esercizio professionale delle attivita’ economiche
L’esercizio professionale delle attivita’ economiche e’ disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative].(1)
(1) Le parole fra parentesi quadra sono da ritenersi soppresse a causa della soppressione dell’ordinamento corporativo con R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721