Capo I – Titolo II – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO II
DEL LAVORO NELL’IMPRESA

CAPO I
Dell’impresa in generale

Sezione I
Dell’imprenditore

Articolo 2082
Imprenditore

E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Articolo 2083
Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attivita’ professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Articolo 2084
Condizioni per l’esercizio dell’impresa

La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio e’ subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative](1).

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2085
Indirizzo della produzione

Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale e’ esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative](1).

La legge stabilisce altresi’ i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2086
Gestione dell’impresa
(1)

L’imprenditore e’ il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuita’ aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita’ aziendale.(2)

(1) Rubrica modificata dall’art. 375, comma 1, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(2) Comma introdotto dall’art. 375, comma 2, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Articolo 2087
Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.

[Articolo 2088(1) Abrogato
Responsabilita’ dell’imprenditore

L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita’ della legge e delle norme corporative.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

[Articolo 2089(1) Abrogato
Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore

Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all’economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche’ promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’art. 2091.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

[Articolo 2090(1) Abrogato
Procedimento

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l’istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell’imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imprenditore. Puo’ anche, prima di decidere, sentire l’associazione professionale alla quale appartiene l’imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l’imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 426 del codice di procedura civile.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

[Articolo 2091(1) Abrogato
Sanzioni

La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro puo’ ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione e’ tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, puo’ nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di societa’, la magistratura del lavoro, anziche’ nominare un amministratore, puo’ assegnare un termine entro il quale la societa’ deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

[Articolo 2092(1) Abrogato
Sanzioni previste da leggi speciali

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall’imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.]

(1) Articolo da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2093
Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

Sezione II
Dei collaboratori dell’imprenditore

Articolo 2094
Prestatore di lavoro subordinato

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.(1)

(1) La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e’ tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalita’ di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attivita’ dell’imprenditore committente”.

Articolo 2095
Categorie dei prestatori di lavoro

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai(1).

Le leggi speciali [e le norme corporative](2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

(1)Comma modificato dall’art. 1, comma 1, della Legge 13 maggio 1985, n 190
(2) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Sezione III
Del rapporto di lavoro

§ 1
Della costituzione del rapporto di lavoro

Articolo 2096
Assunzione in prova

Salvo diversa disposizione [delle norme corporative](1), l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennita’. Se pero’ la prova e’ stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta’ di recesso non puo’ esercitarsi prima della scadenza del termine.(2)

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianita’ del prestatore di lavoro.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721
(2)La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 22 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita’ di anzianita’ di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo”.

[Articolo 2097 (1) Abrogato
Durata del contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell’articolo 2118)

(1) Articolo abrogato dall’art. 9 della Legge 18 aprile 1962, n. 230.

Articolo 2098
Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori

Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro puo’ essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento e’ proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro.

§ 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti

Articolo 2099
Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro puo’ essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative](1), con le modalita’ e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di [norme corporative o di](1) accordo tra le parti, la retribuzione e’ determinata dal giudice, [tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali](1).

Il prestatore di lavoro puo’ anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

(1) Le norme corporative e le associazioni professionali sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

Articolo 2100
Obbligatorieta’ del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, e’ vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e’ fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

[Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe](1).

(1) Comma da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2101
Tariffe di cottimo

[Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.](1)

[Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.](1)

L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresi’ comunicare i dati relativi alla quantita’ di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

(1) Comma da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2102
Partecipazione agli utili

Se [le norme corporative o](1) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e’ determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2103(1)
Prestazione del lavoro

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo’ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche’ rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni e’ accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita’ dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche’ rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e’ comunicato per iscritto, a pena di nullita’, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita’ di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalita’ o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta’ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non puo’ essere trasferito da un’unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e’ nullo.

(1)Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Articolo 2104
Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Articolo 2105
Obbligo di fedelta’

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Articolo 2106
Sanzioni disciplinari

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo’ dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita’ dell’infrazione [e in conformita’ delle norme corporative](1).

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2107
Orario di lavoro

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo’ superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle norme corporative](1).

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2108
Lavoro straordinario e notturno

In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative](1) .

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

Articolo 2109 (3) (4)
Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, [dopo un anno d’ininterrotto servizio](2), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e’ stabilita dalla legge, [dalle norme corporative](1), dagli usi o secondo equita’.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non puo’ essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369
(2)La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 1963, n. 66, ha dichiarato “la illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all’inciso “dopo un anno di ininterrotto servizio”, in riferimento all’art. 36, terzo comma, della Costituzione”.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo”.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 30 dicembre 1987, n. 616, ha dichiarato “la illegittimita’ costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso”.

Articolo 2110
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative](1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e’ dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennita’ nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative](1), dagli usi o secondo equita’.

Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, [dalle norme corporative](1), dagli usi o secondo equita’.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianita’ di servizio.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721 e dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

Articolo 2111
Servizio militare

[La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative](1).

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

(1) Comma da ritenersi abrogato dal D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 a sua volta abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 266 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,

Articolo 2112
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, puo’ rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita’ di un’attivita’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita’ a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e’ attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’ economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta’ di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.(1)

(1) Articolo modificato dall’art. 32 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Articolo 2113
Rinunzie e transazioni

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta’.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.(1)

(1) Comma modificato dall’art. 31, comma 7 della Legge 4 novembre 2010, n. 183

§ 3
Della previdenza e dell’assistenza

Articolo 2114
Previdenza ed assistenza obbligatorie

Le leggi speciali [e le norme corporative](1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2115
Contribuzioni

Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative)(1), l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L’imprenditore e’ responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e’ a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E’ nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2116
Prestazioni

Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative](1).

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore e’ responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2117
Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.

§ 4
Dell’estinzione del rapporto di lavoro

Articolo 2118
Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative](1) , dagli usi o secondo equita’.

In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2119 (1)(2)
Recesso per giusta causa

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)
Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e’ a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e’ a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e’ a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennita’ indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

(Testo in vigore dal 01 settembre 2021)
Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e’ a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e’ a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e’ a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennita’ indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza.

(1) Articolo modificato dall’art. 376, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(2) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Articolo 2120 (1)
Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonche’ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, e’ incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT e’ quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo’ chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessita’ di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile. (2)

L’anticipazione puo’ essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione e’ detratta dall’indennita’ prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi’ stabilire criteri di priorita’ per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142, ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, nella parte in cui non prevede la possibilita’ di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettivita’”.

Articolo 2121 (1)
Computo dell’indennita’ di mancato preavviso

L’indennita’ di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e’ corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro e’ retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennita’ suddetta e’ determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 2, Legge 29 maggio 1982, n. 297

Articolo 2122
Indennita’ in caso di morte

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennita’, se non vi e’ accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita’ sono attribuite secondo le norme della successione legittima. (1)

E’ nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennita’.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1972, n. 8, ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita’ di cui allo stesso articolo”.

Articolo 2123
Forme di previdenza

Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza puo’ dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Articolo 2124
Certificato di lavoro

Se non e’ obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e’ stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Articolo 2125
Patto di non concorrenza

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attivita’ del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, e’ nullo se non risulta da atto scritto, se non e’ pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non e’ contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non puo’ essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se e’ pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

§ 5
Disposizioni finali

Articolo 2126
Prestazione di fatto con violazione di legge

La nullita’ o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita’ derivi dall’illiceita’ dell’oggetto o della causa.

Se il lavoro e’ stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Articolo 2127
Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

E’ vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Articolo 2128
Lavoro a domicilio

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita’ del rapporto.

Articolo 2129
Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

Sezione IV
Del tirocinio

Articolo 2130
Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio non puo’ superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o](1) dagli usi.

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

Articolo 2131
Retribuzione

La retribuzione dell’apprendista non puo’ assumere la forma del salario a cottimo.

Articolo 2132
Istruzione professionale

L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialita’ professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Articolo 2133
Attestato di tirocinio

Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non e’ obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Articolo 2134
Norme applicabili al tirocinio

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita’ del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative].(1)

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943 n. 721

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