Capo I – Titolo XI – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI
(1) (2)

(1) Il Titolo XI comprendente gli articoli da 2621 a 2642 e stato interamente sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Capo I
Delle falsita’

Articolo 2621 (1)
False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

(1) Articolo modificato dall’art. 9, comma 1, della Legge 27 maggio 2015, n. 69

Articolo 2621-bis (1)
Fatti di lieve entita’.

Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entita’, tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa’ e delle modalita’ o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu’ grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano societa’ che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e’ procedibile a querela della societa’, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, della Legge 27 maggio 2015, n. 69

Articolo 2621-ter (1)
Non punibilita’ per particolare tenuita’.

Ai fini della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entita’ dell’eventuale danno cagionato alla societa’, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, della Legge 27 maggio 2015, n. 69

Articolo 2622 (1)
False comunicazioni sociali delle societa’ quotate.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle societa’ indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le societa’ emittenti strumenti finanziari per i quali e’ stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le societa’ che controllano societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) le societa’ che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

(1) Articolo modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 27 maggio 2015, n. 69

[Articolo 2623 (1)
Falso in prospetto.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Il D. Legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141, nel modificare l’art. 13-bis, comma 4 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha conseguentemente confermato (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dell’art. 2623.

[Articolo 2624. (1)
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 2625
Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita’ di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. (1)

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(1) Comma modificato dall’art. 37, comma 35, lettera a) e b) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

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