Articolo 74 (1)
Parentela.
La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’ adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti.(2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L 10 dicembre 2012, n. 219
(2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 104,
comma 4) che “I diritti successori che discendono dall’articolo 74
del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n.
219, sulle eredita’ aperte anteriormente al termine della sua entrata
in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine”.