Articolo 95 – Codice Civile

Articolo 95 (1)
Durata della pubblicazione.
 (Abrogato)

[L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 a decorrere dal 30 marzo 2001

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