Articolo 95 (1)
Durata della pubblicazione. (Abrogato)
[L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 a decorrere dal 30 marzo 2001