Articolo 132 – Codice Civile

Articolo 132
Mancanza dell’atto di celebrazione.

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio puo’ essere provata a norma dell’art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non e’ stato inserito nei registri a cio’ destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio e’ ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

<< Art. PrecedenteVai a “Titolo VI”Art. Successivo >>