Articolo 135
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 103 l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.