Articolo 135 – Codice Civile

Articolo 135
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.

E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 103 l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

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