Articolo 140 – Codice Civile

Articolo 140
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 82.

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