Articolo 144 – Codice Civile

Articolo 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

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