Articolo 153 – Codice Civile

Articolo 153 (1)
Separazione per non fissata residenza
(Abrogato)

[La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 34, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

<< Art. PrecedenteVai a “Titolo VI”Art. Successivo >>