Articolo 211 – Codice Civile

Articolo 211
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta’ del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

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