Articolo 212 – Codice Civile

Articolo 212 (1)
Amministrazione e godimento dei beni parafernali.
 (Abrogato)

[La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.

Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 81 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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