Articolo 214 – Codice Civile

Articolo 214 (1)
Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.
 (Abrogato)

[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 81 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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