Articolo 221 (1)
Locazioni. (Abrogato)
[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall’usufruttuario.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.