Articolo 225 (1)
Scioglimento della comunione. (Abrogato)
[La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.