Articolo 226 (1)
Separazione giudiziale dei beni. (Abrogato)
[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.
Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.
La separazione stragiudiziale è nulla.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.