Articolo 236.
Atto di nascita e possesso di stato.
La filiazione [legittima] si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.(1)
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio [legittimo](1).
(1) Le parole fra parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014