Articolo 243 bis – Codice Civile

Articolo 243-bis.
Disconoscimento di paternita’
. (1)

L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.

(1) Articolo inserito dall’art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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