Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO IX
DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (1)
(1) Questo capo è stato aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 28 dicembre2013, n. 154
Articolo 315
Stato giuridico della filiazione. (1)
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 315-bis
Diritti e doveri del figlio.(1)
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche’ convive con essa.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 8, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 316
Responsabilita’ genitoriale. (1)
Entrambi i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale che e’
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita’, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo’ ricorrere senza formalita’ al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu’ idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu’ idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita’ genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e’ fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilita’ genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita’ genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 316-bis
Concorso nel mantenimento. (1)
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
(1) Articolo inserito dall’art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 317
Impedimento di uno dei genitori.
Nel caso di lontananza, di incapacita’ o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilita’ genitoriale, questa e’ esercitata in modo esclusivo dall’altro. (1)
La responsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e’ regolato dal capo II del presente titolo. (2)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 41, comma 1, letera a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 1, let. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 317-bis
Rapporti con gli ascendenti. (1)
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto puo’ ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche’ siano adottati i provvedimenti piu’ idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 318
Abbandono della casa del genitore.
Il figlio, sino alla maggiore eta’ o all’emancipazione, non puo’ abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita’ genitoriale)) ne’ la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. (1) (2)
(1) Le parole “sino alla maggiore età o all’emancipazione” sono state inserite dall’art. 43, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 43, comma 1, letera b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 319 (1)
Cattiva condotta del figlio. (Abrogato)
[Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale.
L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.
Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 142 Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 320
Rappresentanza e amministrazione.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita’ genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.(1) (2)
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita’ o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne’ promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita’ o utilita’ evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
L’esercizio di una impresa commerciale non puo’ essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo’ consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilita’ genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita’ genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 44, comma 1, letera a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole “fino alla maggiore età o all’emancipazione” sono state inserite dall’art. 44, comma 1, letera b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 321
Nomina di un curatore speciale.
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita’ genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o piu’ atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo’ nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 322
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 46, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 323
Atti vietati ai genitori.
I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. (1)
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 47, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 324
Usufrutto legale.
I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione. (1) (2)
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione pero’ non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; (1)
4) i beni pervenuti al figlio per eredita’, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volonta’ dei genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 48, comma 1, lettera a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole “fino alla maggiore età o all’emancipazione” sono state inserite dall’art. 48, comma 1, letera b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 325
Obblighi inerenti all’usufrutto legale.
Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario.
Articolo 326
Inalienabilita’ dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. (1)
L’usufrutto legale non puo’ essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne’ di esecuzione da parte dei creditori.
L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e’ titolare esclusivo non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 149 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
Articolo 327
Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale e’ il solo titolare dell’usufrutto legale. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 49, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 328
Nuove nozze. (1)
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 151 della Legge 19 maggio 1975 n. 151.
Articolo 329
Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale.
Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Articolo 330
Decadenza dalla responsabilita’ genitoriale sui figli. (1)
Il giudice puo’ pronunziare la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. (1)
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo’ ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (2)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 50, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 37 dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
Articolo 331 (1)
Passaggio della patria potestà alla madre. (Abrogato)
[Quando, pronunziata la decadenza, l’esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale, può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 153 Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 332
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale. (1) (2)
Il giudice puo’ reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e’ escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. (2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 154 della Legge 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 51, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 333
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.(1)
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e’ tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo’ adottare i provvedimenti convenienti e puo’ anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (2)
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 155 della Legge 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Comma così modificato dall’art. 37, Legge 28 marzo 2001, n. 149.
Articolo 334
Rimozione dall’amministrazione. (1)
Quando il patrimonio del minore e’ male amministrato, il tribunale puo’ stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o puo’ rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.
L’amministrazione e’ affidata ad un curatore, se e’ disposta la rimozione di entrambi i genitori.
(1) Articolo così sostituto dall’art. 156 della Legge 19 maggio 1975 n. 151.
Articolo 335
Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione.
Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale puo’ essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
Articolo 336
Procedimento. (1)
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e’ richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. (2)
In caso di urgente necessita’ il tribunale puo’ adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore [,anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge]. (3)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 157 della Legge 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Comma così sostituito dall’art. 52, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma aggiunto dall’art. 37, Legge 28 amrzo 2001 n. 149, le parole fra parentesi quadra sono state abrogate dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Articolo 336-bis.
Ascolto del minore. (1)
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.
Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio video.
(1) Articolo inserito dall’art. 53, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 337.
Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilita’ genitoriale e per l’amministrazione dei beni.(1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita con l’attuale “responsabilità genitoriale” dall’art. 54, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.