Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO XII
DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA (1)
CAPO II (2)
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita’ naturale
(1) Rubrica così modificata dall’art. 2, Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Intitolazione aggiunta dall’art. 4 Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 414
Persone che possono essere interdette. (1)
Il maggiore di eta’ e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita’ di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio’ e’ necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4 Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 415
Persone che possono essere inabilitate.
Il maggiore di eta’ infermo di mente, lo stato del quale non e’ talmente grave da far luogo all’interdizione, puo’ essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita’ o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se’ o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.(1)
(1) La parola “sordomuto” è sostituita con “sordo” dall’art. 1, Legge 20 febbraio 2006, n. 95
Articolo 416
Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore eta’.
Il minore non emancipato puo’ essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore eta’. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’eta’ maggiore.
Articolo 417
Istanza d’interdizione o d’inabilitazione.
L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. (1)
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potesta’ o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non puo’ essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. (2)
(1) Le parole: “possono essere promosse dal coniuge” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente” dall’art. 5, Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale” dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 418
Poteri dell’autorita’ giudiziaria.
Promosso il giudizio d’interdizione, puo’ essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermita’ di mente.
Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione puo’ adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405.(1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 6, dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 419
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.
Non si puo’ pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Il giudice puo’ in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo’ anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo’ essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.
Articolo 420 (1)
Internamento definitivo in manicomio. (Abrogato)
[La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, è proposta dal pubblico ministero.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 11 dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180.
Articolo 421
Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione.
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.
Articolo 422
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.
Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, puo’ disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
Articolo 423
Pubblicita’.
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.
Articolo 424
Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato.
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu’ idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408. (1)
(1) Comma così sostituito dall’art. 7, dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 425
Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato.
L’inabilitato puo’ continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione puo’ essere subordinata alla nomina di un institore.
Articolo 426
Durata dell’ufficio.
Nessuno e’ tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti. (1)
(1) Le parole “della persona stabilmente convivente,” sono state inserite dall’art. 8, dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 427
Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato.
Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria, puo’ stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. (1)
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalita’, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.
(1) Comma inserito dall’art. 9, dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 428
Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere.
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non puo’ essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualita’ del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto e’ stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
Articolo 429
Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)
(1) Comma inserito dall’art. 10, dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Articolo 430
Pubblicita’.
Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si
applica l’art. 423.
Articolo 431
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca e’ esclusa con sentenza passata in giudicato.
Articolo 432
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione.
L’autorita’ giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacita’, puo’ revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca e’ esclusa con sentenza passata in giudicato.