Articolo 103 – Codice Civile

Articolo 103
Atto di opposizione.

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualita’ che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.](1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2011

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