Articolo 115 – Codice Civile

Articolo 115
Matrimonio del cittadino all’estero.

Il cittadino e’ soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio.](1)

(1) Comma abrogato dall’art. 110, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

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