Articolo 127
Intrasmissibilita’ dell’azione.
L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e’ gia’ pendente alla morte dell’attore.
Articolo 127
Intrasmissibilita’ dell’azione.
L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e’ gia’ pendente alla morte dell’attore.