Articolo 130 – Codice Civile

Articolo 130
Atto di celebrazione del matrimonio.

Nessuno puo’ reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione.

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