Articolo 148 – Codice Civile

Articolo 148
Concorso negli oneri.
(1)

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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