Articolo 148
Concorso negli oneri.(1)
I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.