Articolo 152 – Codice Civile

Articolo 152 (1)
Separazione per condanna penale.
(Abrogato)

[La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 34, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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