Articolo 156 bis – Codice Civile

Articolo 156 bis
Cognome della moglie.

Il giudice puo’ vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo’ parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.

<< Art. PrecedenteVai a “Titolo VI”Art. Successivo >>