Articolo 168 – Codice Civile

Articolo 168
Impiego ed amministrazione del fondo.

La proprieta’ dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e’ regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.

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