Articolo 172 – Codice Civile

Articolo 172 (1)
Riduzione.
 (Abrogato)

[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 54, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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