Articolo 172 (1)
Riduzione. (Abrogato)
[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 54, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.