Articolo 174 – Codice Civile

Articolo 174 (1)
Sostituzione del coniuge amministratore. 
(Abrogato)

[Qualora il coniuge a cui spetta l’amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l’interesse della famiglia, il tribunale può affidare l’amministrazione all’altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 54, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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