Articolo 176 – Codice Civile

Articolo 176 (1)
Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. 
(Abrogato)

[Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 54, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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