Articolo 178 – Codice Civile

Articolo 178
Beni destinati all’esercizio di impresa.

I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

<< Art. PrecedenteVai a “Titolo VI”Art. Successivo >>