Articolo 199 – Codice Civile

Articolo 199 (1)
Divisione dei frutti.
(Abrogato)

[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell’altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell’ultimo anno o nell’ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all’anno.

L’anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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