Articolo 199 (1)
Divisione dei frutti.(Abrogato)
[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell’altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell’ultimo anno o nell’ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all’anno.
L’anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151