Articolo 200 – Codice Civile

Articolo 200 (1)
Locazioni.
 (Abrogato)

[Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall’usufruttuario.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

<< Art. PrecedenteVai a “Titolo VI”Art. Successivo >>