Articolo 202 – Codice Civile

Articolo 202 (1)
Casi di separazione
. (Abrogato)

[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E’ inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.

Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.

La separazione stragiudiziale è nulla.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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