Articolo 205 – Codice Civile

Articolo 205 (1)
Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione.
 (Abrogato)

[I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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