Articolo 206 – Codice Civile

Articolo 206 (1)
Azioni concesse ai creditori del marito.
 (Abrogato)

[I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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