Articolo 206 (1)
Azioni concesse ai creditori del marito. (Abrogato)
[I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151