Articolo 208 – Codice Civile

Articolo 208 (1)
Diritti della moglie.
 (Abrogato)

[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l’autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell’articolo 187, il tribunale può autorizzare l’alienazione anche se il marito non consente.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151

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