Articolo 209. (1)
Cessazione degli effetti della separazione. (Abrogato)
[Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito.
La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.
I creditori della moglie possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 77, Legge 19 maggio 1975, n. 151