Articolo 216 – Codice Civile

Articolo 216 (1)
Fonti del regolamento della comunione.
 (Abrogato)

[Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 84 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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