Articolo 219 – Codice Civile

Articolo 219.
Prova della proprieta’ dei beni.

Il coniuge puo’ provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprieta’ esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi puo’ dimostrare la proprieta’ esclusiva sono di proprieta’ indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

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