Articolo 220 (1)
Amministrazione della comunione. (Abrogato)
[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.