Articolo 220 – Codice Civile

Articolo 220 (1)
Amministrazione della comunione
. (Abrogato)

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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