Articolo 223 – Codice Civile

Articolo 223 (1)
Obblighi gravanti sui beni della comunione.
 (Abrogato)

[I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, di tutti i carichi dall’amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall’uno o dall’altro coniuge.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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