Articolo 225 – Codice Civile

Articolo 225 (1)
Scioglimento della comunione. 
(Abrogato)

[La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 88 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

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