Articolo 237 – Codice Civile

Articolo 237.
Fatti costitutivi del possesso di stato
. (1)

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia
provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al
collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia. (2)

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno”.

(2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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