Articolo 238
Irreclamabilita’ di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita (1)
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno puo’ reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso. (2) (3)
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita.] (4)
(1) Rubrica così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) L’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a sostituito le parole “figlio legittimo” con le attuali “figlio nato nel matrimonio” a decorrere dal 7 febbraio 2014
(4) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014