Articolo 241 – Codice Civile

Articolo 241
Prova in giudizio
 (1)

Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova
della filiazione puo’ darsi in giudizio con ogni mezzo. (2)

[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.] (3)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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