Articolo 245
Sospensione del termine (1)
Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita’ di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione puo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.